Microclima

L’opportunità di procedere alla verifica strumentale delle condizioni microclimatiche in un ambiente di lavoro può derivare dalla necessità di garantire condizioni ambientali che tutelino la salute dei lavoratori, ovvero che consentano la fruizione di condizioni termoigrometriche confortevoli, fattore di indubbia importanza ai fini di un ottimale rapporto del lavoratore con l’ambiente nel quale si trova ad operare; in particolare per le industrie:
primo caso: si verifica quando si ha a che fare con ambienti di lavoro caratterizzati da condizioni estreme dal punto di vista termico (altoforni, celle frigorifere etc.);
secondo caso: si applica a tutta l’ampia casistica del lavoro più o meno sedentario in ambienti confinati (uffici, ambienti industriali non estremi etc).
In entrambi i casi, la verifica strumentale del microclima può evidenziare problemi legati alla configurazione delle postazioni di lavoro in relazione alle caratteristiche dell’ambiente e dell’impianto di climatizzazione, oltre ad eventuali carenze o malfunzionamenti dell’impianto stesso.
Legislazione cogente
Nella legislazione italiana sulla tutela dei lavoratori, prescrizioni concernenti le caratteristiche termoigrometriche dell’ambiente sono presenti già nel D.P.R. n. 303 del 19.03.1956, in particolare agli art. 7 e 11 che sono stati così modificati dall’art. 33 del D. Leg.vo n. 626/94:
Art. 7 - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di lancio
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità di lavorazione, è vietato adibire a lavoratori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
Ad esempio:
ambienti termici moderati: il protocollo di misura descritto dalla UNI EN ISO 7730 prevede la misura delle seguenti grandezze fisiche per ogni postazione di lavoro di cui valutare le caratteristiche di comfort:
da cui si ricavano, dopo aver stimato i parametri relativi alla resistenza termica del vestiario (CLO) e al tasso di attività metabolica (MET) dell’occupante, alcuni indici che ne parametrizzano il livello di comfort:
ambienti termici severi caldi: il parametro da determinare è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), calcolabile dai valori misurati di temperatura di bulbo secco, temperatura di bulbo umido naturalmente ventilato e temperatura del globotermometro. In funzione del carico di lavoro previsto, dei ritmi di alternanza lavoro-riposo e del vestiario indossato, è possibile calcolare dei valori limite di WBGT, da assumere quali veri e propri TLV per lo stress da calore.
ambienti termici severi freddi: il parametro da determinare è il EWCT (Equivalent Wind Chill Temperature), calcolabile dai valori misurati di temperatura e di velocità dell’aria. In funzione del carico di lavoro previsto e del valore di EWCT calcolato, è possibile calcolare dei valori limite per la lunghezza massima dei turni di lavoro, alternati a periodi di riscaldamento.
primo caso: si verifica quando si ha a che fare con ambienti di lavoro caratterizzati da condizioni estreme dal punto di vista termico (altoforni, celle frigorifere etc.);
secondo caso: si applica a tutta l’ampia casistica del lavoro più o meno sedentario in ambienti confinati (uffici, ambienti industriali non estremi etc).
In entrambi i casi, la verifica strumentale del microclima può evidenziare problemi legati alla configurazione delle postazioni di lavoro in relazione alle caratteristiche dell’ambiente e dell’impianto di climatizzazione, oltre ad eventuali carenze o malfunzionamenti dell’impianto stesso.
Legislazione cogente
Nella legislazione italiana sulla tutela dei lavoratori, prescrizioni concernenti le caratteristiche termoigrometriche dell’ambiente sono presenti già nel D.P.R. n. 303 del 19.03.1956, in particolare agli art. 7 e 11 che sono stati così modificati dall’art. 33 del D. Leg.vo n. 626/94:
Art. 7 - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di lancio
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità di lavorazione, è vietato adibire a lavoratori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori;
- avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;
- essere ben asciutti e difesi contro l’umidità.
- La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori;
- nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto dell’influenza che possono esercitare sopra di esso il grado id umidità ed il movimento dell’aria concomitanti;
- la temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali;
- le finestre i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro;
- quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
Ad esempio:
ambienti termici moderati: il protocollo di misura descritto dalla UNI EN ISO 7730 prevede la misura delle seguenti grandezze fisiche per ogni postazione di lavoro di cui valutare le caratteristiche di comfort:
- temperatura dell’aria
- temperatura media radiante
- umidità relativa
- velocità dell’aria
da cui si ricavano, dopo aver stimato i parametri relativi alla resistenza termica del vestiario (CLO) e al tasso di attività metabolica (MET) dell’occupante, alcuni indici che ne parametrizzano il livello di comfort:
- PMV (voto medio previsto)
- PPD (percentuale di insoddisfatti)
- DR (percentuale di insoddisfatti a causa delle correnti d’aria)
ambienti termici severi caldi: il parametro da determinare è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), calcolabile dai valori misurati di temperatura di bulbo secco, temperatura di bulbo umido naturalmente ventilato e temperatura del globotermometro. In funzione del carico di lavoro previsto, dei ritmi di alternanza lavoro-riposo e del vestiario indossato, è possibile calcolare dei valori limite di WBGT, da assumere quali veri e propri TLV per lo stress da calore.
ambienti termici severi freddi: il parametro da determinare è il EWCT (Equivalent Wind Chill Temperature), calcolabile dai valori misurati di temperatura e di velocità dell’aria. In funzione del carico di lavoro previsto e del valore di EWCT calcolato, è possibile calcolare dei valori limite per la lunghezza massima dei turni di lavoro, alternati a periodi di riscaldamento.













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