Inquinamento atmosferico

Definizione di inquinamento atmosferico
Ogni modifica della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze inquinanti in quantità e caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria.
Le principali sostanze inquinanti sono:
Le principali sorgenti di inquinamenti tossici presenti nell'aria sono:
Principali riferimenti legislativi
Tutti gli impianti industriali che danno luogo ad emissioni in atmosfera sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.
Sono esclusi gli impianti termici non inseriti nel ciclo di produzione industriale ma destinati esclusivamente al riscaldamento di locali. Vige il rispetto delle linee guida per il contenimento delle emissioni nonché dei valori minimi e massimi di emissione indicati dal D.P.R. 203/88 e dal D.M. del 12/07/90. Le regioni possono rendere più restrittivi tali valori.
Gli impianti esistenti alla data del 1 luglio 1988 già in funzione aventi già autorizzazione hanno l’onere di rinnovo dell’autorizzazione.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Impianti esistenti. La richiesta di autorizzazione per gli impianti esistenti deve essere corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni e dal relativo progetto di adeguamento ai limiti delle emissioni.
Nuovi impianti. Per la costruzione di un nuovo impianto o per modificazioni ed ampliamenti occorre presentare domanda di autorizzazione corredata di progetto indicante il ciclo produttivo , le tecnologie adottate per la prevenzione di inquinamento, la quantità e qualità delle emissioni e il termine per la messa a regime dell’impianto.
Impianti a ridotto inquinamento atmosferico. Le imprese che rientrano nell’elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico potranno avvalersi dell'autorizzazione . Per tali impianti sono previsti modelli semplificati per le domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dall’indicazione della quantità delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo.
Attività ad inquinamento poco significativo. Le imprese che rientrano nell’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo non necessitano di autorizzazione, bensì devono effettuare la comunicazione di sussistenza delle condizioni di poca significatività agli enti preposti.
Ogni modifica della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze inquinanti in quantità e caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria.
Le principali sostanze inquinanti sono:
- ossidi di zolfo
- ossidi di azoto
- monossido di carbonio
- metano
- composti organici volatili
- ozono
- particolato
- IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
- metalli pesanti
- PCB e pesticidi
Le principali sorgenti di inquinamenti tossici presenti nell'aria sono:
-
industria
- metalli pesanti (Zn, Cd, Cn, Pb, Cr, Hg, Ni)
- solventi (benzene, toluene, cloroalcheni, cloroalcani)
- PCB
-
rifiuti
- idrocarburi, fenoli, metalli pesanti (Cd, Cr, Ni, Pb, Zn), PCB
-
trasporti
- IPA, idrocarburi (etilene, acetilene, benzene, toluene, xilene)
- metalli pesanti
-
combustione
- idrocarburi (pentani, esani), metalli pesanti, IPA, policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani
-
agricoltura
- fitofarmaci, antiparassitari
Principali riferimenti legislativi
- D.P.R. N°203/88 (Norme per l’inquinamento dell’aria originato da insediamenti industriali)
- DPCM 21/7/89 (Norme per la qualità dell’aria relative a specifici agenti inquinanti)
- D.M. 12/07/90 (Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione)
- D.P.R. 25/7/91 (Emissioni poco significative ed attività a ridotto inquinamento atmosferico)
Tutti gli impianti industriali che danno luogo ad emissioni in atmosfera sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.
Sono esclusi gli impianti termici non inseriti nel ciclo di produzione industriale ma destinati esclusivamente al riscaldamento di locali. Vige il rispetto delle linee guida per il contenimento delle emissioni nonché dei valori minimi e massimi di emissione indicati dal D.P.R. 203/88 e dal D.M. del 12/07/90. Le regioni possono rendere più restrittivi tali valori.
Gli impianti esistenti alla data del 1 luglio 1988 già in funzione aventi già autorizzazione hanno l’onere di rinnovo dell’autorizzazione.
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Impianti esistenti. La richiesta di autorizzazione per gli impianti esistenti deve essere corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni e dal relativo progetto di adeguamento ai limiti delle emissioni.
Nuovi impianti. Per la costruzione di un nuovo impianto o per modificazioni ed ampliamenti occorre presentare domanda di autorizzazione corredata di progetto indicante il ciclo produttivo , le tecnologie adottate per la prevenzione di inquinamento, la quantità e qualità delle emissioni e il termine per la messa a regime dell’impianto.
Impianti a ridotto inquinamento atmosferico. Le imprese che rientrano nell’elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico potranno avvalersi dell'autorizzazione . Per tali impianti sono previsti modelli semplificati per le domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dall’indicazione della quantità delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo.
Attività ad inquinamento poco significativo. Le imprese che rientrano nell’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo non necessitano di autorizzazione, bensì devono effettuare la comunicazione di sussistenza delle condizioni di poca significatività agli enti preposti.













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